Casella pec piena: destinatario responsabile se il messaggio non arriva

Casella pec piena: destinatario responsabile se il messaggio non arriva

Ordinanza non ricevuta per casella pec piena: la colpa è del responsabile della stessa. La sentenza della Cassazione
La casella di posta elettronica certificata piena, è conseguenza di una inadeguata gestione della stessa da parte del titolare dell’utenza e pertanto è sua responsabilità. A chiarire questo principio è la Cassazione con la sentenza 7029/2018. La controversia riguardava una società che aveva proposto ricorso in merito al mancato ottemperamento all’ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci litisconsorti necessari, formalizzato dal Collegio in apposita ordinanza comunicata dalla cancelleria della Corte suprema via pec all’indirizzo del difensore della parte contribuente.

Tuttavia, la ricevuta della comunicazione telematica riportava il messaggio di “errore” per “casella piena” e il conseguente avviso “il messaggio è stato rifiutato dal sistema” e l’ordinanza è stata, quindi, depositata in cancelleria.

La Corte di Cassazione ha ritenuto corretta la procedura seguita dalla cancelleria dato che la consegna telematica del messaggio pec derivata dalla “casella piena” va considerata una conseguenza dell’inadeguata gestione della posta elettronica da parte del titolare dell’utenza. Pertanto, la controversia rientrava in una delle ipotesi previste dall’articolo 16, comma 6, del Dl n. 179/2012, secondo cui le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l’obbligo di munirsi di un indirizzo di pec sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria in tutte le ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario.

Fonte: Fisco Oggi

Categoria

PEC

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