Come ripartire la spesa per l’installazione di un montascale per disabili?

Come ripartire la spesa per l’installazione di un montascale per disabili?

Montascale per disabili in condominio, come va ripartita la spesa

di Avv. Alessandro Gallucci

Nel condominio in cui vivo è stato installato unmontascale per disabili; l’amministratore ha ripartito la spesa in base ai millesimi di proprietà. E’ corretto? E le spese di manutenzione? Come dovranno essere suddivise?

Queste le domande che ci sono state poste da un nostro lettore.

Per dare una risposta bisogna, prima d’ogni cosa, chiarire chi ha deciso questa installazione.

L’installazione di un montascale può essere decisa:

a) dall’assemblea;

b) dal condomino in seguito all’inerzia dell’assemblea sollecitata sul punto;

La legge n. 13 del 1989 è chiarissima sul punto: “nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni di cui al comma 1, i portatori di handicap, ovvero chi ne esercita la tutela o la potestà di cui al titolo IX del libro primo del codice civile, possono installare, a proprie spese, servoscala nonché strutture mobili e facilmente rimovibili e possono anche modificare l’ampiezza delle porte d’accesso, al fine di rendere più agevole l’accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garages” (art. 2, secondo comma, l. n. 13/89).

Titolo abilitativo ed eliminazione delle barriere architettoniche.

Se l’installazione è avvenuta ad opera del singolo, pertanto, la spesa è a suo esclusivo carico.

Stesso discorso per il caso il cui il condomino abbia provveduto all’installazione del montascaleper disabili semplicemente ai sensi dell’art. 1102 c.c., ossia di propria iniziativa e senza avanzare richiesta all’assemblea.

In entrambi i casi l’installazione dev’essere fatta in modo tale da non ledere la destinazione d’usodelle cose comuni, da non alterare il decoro e da non pregiudicare l’altrui diritto all’uso.

C’è poi la possibilità che sia l’assemblea a decidere sull’installazione di un montascale. In tal caso, dice il primo comma dell’art. 2 legge n. 13/89, “le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche di cui all’articolo 27, primo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, ed all’articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, nonché la realizzazione di percorsi attrezzati e la installazione di dispositivi di segnalazione atti a favorire la mobilità dei ciechi all’interno degli edifici privati, sono approvate dall’assemblea del condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dal secondo comma dell’articolo 1120 del codice civile”.

La deliberazione sull’installazione può essere considerata alla stregua di un’innovazione gravosa, sicché i condòmini dissenzienti possono notificare il proprio dissenso dalla spesa e quindi non parteciparvi (cfr. art. 2, terzo comma, legge n. 13 del 1989).

Trattandosi di opere innovative le spese devono essere ripartite tra tutti i condòmini sulla base dei millesimi di proprietà.

Chiaramente se alcuni di essi hanno informato l’amministratore della loro intenzione di non partecipare, la spesa dovrà essere suddivisa solamente tra i favorevoli e sempre sulla base dei millesimi di proprietà, purché l’opera stessa possa essere considerata un’innovazione gravosa.

Quanto alle spese di manutenzione, ad avviso di chi scrive, stante l’analogia di funzione con l’ascensore, esse devono essere ripartite tra tutti i condòmini (o tra quelli che hanno partecipato all’installazione) ai sensi dell’art. 1124 c.c.

Uso potenziale delle cose comuni in condominio secondo l’art. 1102 c.c.

 

Fonte http://www.condominioweb.com/montascale-per-disabili-in-condominio-come-va-ripartita-la-spesa.11701#ixzz3Ur6xarEP
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