L’installazione di un cancello automatico non è un’innovazione

L’installazione di un cancello automatico non è un’innovazione

Perchè l’installazione di un cancello non rappresenta un’innovazione

di Avv. Alessandro Gallucci

L’assemblea di un condominio – e del pari quella di un supercondominio – ha tutto il diritto di deciderel’installazione di un cancello automatico (o comunque di chiudere l’area con delle sbarre aventi medesima funzione) e tale deliberazione non assume carattere innovativo, come tale non dovendosi applicare i quorum deliberativi all’uopo previsti.

Così la Cassazione, con la sentenza n. 3509, depositata in cancelleria il 23 febbraio 2015, è tornata ad occuparsi della questione inerente la natura della delibera d’installazione di un cancello automatico.

Il caso: un condomino – proprietario di un’autofficina faceva causa al supercondominio chiedendo l’invalidazione della delibera con la quale era stato deciso d’installare delle sbarre automatiche a chiusura di una zona comune transitabile con la autovetture. Quella delibera, diceva il condominio, era da ritenersi un’innovazione vietata in quanto ledeva il suo diritto d’uso delle parti comuni ed in particolare il miglior svolgimento della sua attività lavorativa.

Nel corso del giudizio di primo grado il Tribunale gli dava torto, la Corte d’appello ribaltava l’esito del giudizio dandogli ragione: l’apposizione delle chiusura dei transiti doveva essere considerata innovazione vietata. Da qui il ricorso in Cassazione del supercondominio; ricorso andato a buon fine. (Il condomino non può installare un cancello su una parte comune.)

La sentenza resa dagli ermellini, innanzitutto ricorda che non tutte le modificazioni devono essere considerate innovative, potendo essere considerate tali solamente quelle che alterino l’entità sostanziale della cosa o ne mutino la destinazione originaria “mentre le modificazioni che mirino a potenziare o a rendere più comodo il godimento della cosa comune e ne lascino immutate la consistenza e la destinazione, in modo da non turbare i concorrenti interessi dei condomini, non possono definirsi innovazioni nel senso suddetto”.

In questo contesto, specifica la Corte “la delibera assembleare, con la quale sia stata disposta la chiusura di un’area di accesso al fabbricato condominiale con uno o più cancelli per disciplinare il transito pedonale e veicolare anche in funzione di impedire l’indiscriminato accesso di terzi estranei a tale area, rientra legittimamente nei poteri dell’assemblea dei condomini, attenendo all’uso della cosa comune ed alla sua regolamentazione, senza sopprimere o limitare le facoltà di godimento dei condomini, non incidendo sull’essenza del bene comune né alterandone la funzione o la destinazione (cfr., per idonei riferimenti, Cass. n. 9999 del 1992 e Cass. n. 875 del 1999)” (Cass. 23 febbraio 2015 n. 3509).

Insomma il cancello modifica ma non innova ed anzi aiuta a meglio disciplinare l’uso delle cose comuni e come tale la deliberazione che lo riguarda non necessita delle maggioranze qualificate previste per le innovazioni (cfr. art. 1136, quinto comma, c.c.) né del consenso unanime necessario per quelle innovazioni vietate perché lesive del diritto di anche un solo condomino del suo diritto d’uso e godimento delle parti comuni. Chiaramente la regolamentazione dell’uso della cosa comune dev’essere sempre posta in essere in modo tale che la stessa non si traduca in una lesione del diritto dei singoli.

Ascensore, autoclave, cancello automatico e suddivisione delle spese di energia elettrica

 

Fonte http://www.condominioweb.com/linstallazione-di-un-cancello-non-rappresenta-uninnovazione.11741#ixzz3WBUiAu5d
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