Obbligo di tracciabilità in condominio per il pagamento dei fornitoriStop al contante in condominio

Obbligo di tracciabilità in condominio per il pagamento dei fornitoriStop al contante in condominio

L’​amministratore di condominio non è più in grado di pagare con danaro contanti l’impresa di pulizia o quella di manutenzione dell’ascensore, altrimenti il condominio rischia una “salata” sanzione.

La novità normativa=> Legge di stabilità. Tutte le novità in tema di tracciabilità del pagamento per i lavori in condominio

Un caso molto discusso => Cosa succede se l’amministratore non fa pagare tramite carta di credito o bancomat?

Nonostante il legislatore abbia innalzato, ai fini della normativa dell’antiriciclaggio, il limite di utilizzo dei contanti per il pagamento di prestazioni correnti alla somma di € 2999,99tale previsione è stata “neutralizzata” negli scambi commerciali che vedono coinvolto soggettivamente il “condominio degli edifici”, a mente degli articoli 25 bis e ter del Decreto del Presidente della Repubblica n 600/1973 (introdotto dall’articolo 1, comma 16, della Legge Finanziaria anno 2017).

A far data dal 01 gennaio 2017, il Condominio degli edifici (e/o chi per esso) è tenuto all’effettuazione dei pagamenti in favore di dati “fornitori” utilizzando sistemi in grado di garantire la relativa tracciabilità, e cioè attraverso l’utilizzo di modalità quali il bonifico bancario o postale; l’assegno bancario o postale; l’assegno circolare o, infine, le carte di credito, di debito o prepagate.

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Il riferimento normativo di base e la ratio del provvedimento. La norma fa da corollario alla previsione contenuta nel comma sette dell’articolo 1129 codice civile, il quale obbliga l’amministratore a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condòmini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, posta o bancario, intestato alla stessa compagine.

Tuttavia, mentre fino al 31 dicembre 2016 nessuno obbligava l’amministratore a pagare le imprese appaltatrici che ruotavano nell’orbita condominiale prelevando il danaro contante all’interno del conto corrente condominiale, a far data dal 01 gennaio del corrente anno, tale “facoltà” gli è stata segnatamente preclusa.

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Il Condominio come soggetto obbligato. Il soggetto obbligato all’obbligo di cui sopra “è il condominio in quanto tale”, anche se “il soggetto normalmente incaricato dal condominio a porre in essere gli adempimenti correlati alle funzioni di sostituto di imposta sia l’amministratore”.

In altri termini, quest’ultimo è tenuto a procedere al pagamento delle fatture emesse da parte dei fornitori condominiali, che hanno in appalto un’opera o un servizio, esclusivamente attraverso una modalità cosiddetta “tracciabile”, e cioè mediante bonifico o assegno bancario o postale e previa applicazione di una ritenuta d’acconto pari al 4%.Nel caso di condominio in cui non è obbligatoria la nomina di un amministratore, deve provvedere alla cura degli adempimenti almeno uno dei condòmino (cfr, circolare 7/E del 07 febbraio 2017 dell’Agenzia delle Entrate).

Rientrano, per inciso, nel novero dei soggetti obbligati alla cura delle predette incombenze anche il “Supercondominio” e il “Condominio parziale”; per contro, la disposizione in esame non si applica alla comunione ereditaria sull’immobile né, in generale, alle comunioni su immobili in cui una pluralità di soggetti è indistintamente proprietaria di tutto lo stabile (cfr. circolare n. 204 del2000).

Contratto d’appalto di opere e servizi. La norma trova applicazione per le prestazioni convenute nei contratti d’opera in generale e, in particolare, nei contratti che comportano l’assunzione, nei confronti del committente, di un’obbligazione avente ad oggetto la realizzazione, dietro corrispettivo, di un’opera o servizio, nonché l’assunzione diretta, da parte del prestatore d’opera, del rischio connesso con l’attività, svolta senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, l’amministratore del condominio, a far data dal 01 gennaio 2017, è in grado di esitare, previo utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili”, le richieste formulate da parte d’imprese che hanno eseguito e/o eseguiranno all’intero dello stabile condominiale interventi di manutenzione o ristrutturazione, interventi sugli impianti elettrici o idraulici, ovvero che hanno dato luogo o daranno luogo l’esecuzione di attività di pulizia, manutenzione di caldaie, ascensori, giardini, piscine e altre parti comuni dell’edificio (e cosi via).

I contratti d’opera professionali sono esclusi. L’articolo 25-ter fa esplicitamente riferimento solo a prestazioni svolte nell’esercizio di impresa o di attività commerciale non abituale.

Sono quindi esclusi dal novero dei rapporti da definire con modalità di pagamento “tracciabili” i corrispettivi discendenti dalle prestazioni d’opera professionale, ovvero quelli riconducibili ad attività di lavoro autonomo, prestata anche a titolo occasionale (ad esempio prestazioni rese da ingegneri, architetti,geometri).

Decorrenza dell’obbligo di pagamento con sistemi tracciabili. Il nuovo articolo 25-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 è entrato in vigore il 1° gennaio 2007 (cfr. comma 1364 della legge finanziaria).Posto che la norma in commento trova applicazione “all’atto del pagamento” dei corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti d’appalto di opere o servizi, la ritenuta d’acconto del 4 per cento, così come l’adozione dei sistemi di pagamento ivi previsti,è obbligatoria a partire dal 1° gennaio 2007, indipendentemente dalla datadi effettuazione delle prestazioni stesse o dalla data di emissione della relativa fattura.

Sanzione in caso di omesso pagamento con sistemi tracciabili. Nel caso in cui l’amministratore (o meglio il Condominio) non si adegui al nuovo adempimento, e cioè effettui un pagamento in favore dell’impresa di pulizia in contanti, lo stesso è assoggettabile a sanzione amministrativa, il cui importo, a seconda dei casi, oscilla da un minimo di euro duecentocinquanta ad un massimo di duemila euro.

=> Pagare in contanti le spese condominiali

Fonte http://www.condominioweb.com/obbligo-di-tracciabilita-pagamento-dei-fornitori.13508#ixzz4a7RmG3ZW 
www.condominioweb.com 

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