Chi paga la pulizia dei serbatoi dell’autoclave?

Chi paga la pulizia dei serbatoi dell’autoclave?

Pulizia serbatoi dell’autoclave, paga il proprietario o l’inquilino?

di Avv. Alessandro Gallucci

Abito in una casa in affitto ed in condominio; nei giorni scorsi il proprietario mi ha fatto sapere che l’amministratore ha disposto la pulizia dei serbatoi dell’autoclave.

Secondo il proprietario la spesa la devo sostenere io, quindi mi ha chiesto la quota che a sua volta gli è stata domandata dall’amministratore: mi ha mostrato la richiesta di quest’ultimo. È giusto che debba pagare io? Posso avere maggiori informazione in merito?

Legge, contratto ed allegati del contratto: queste le fonti normative che regolamentano la suddivisione delle spese condominiali tra proprietario e conduttore.

La legge di riferimento è la legge n. 392/78 e più nello specifico l’art. 9. Questo al primo comma specifica che, salvo patto contrario, il conduttore deve fare fronte alle “spese relative al servizio di pulizia, al funzionamento e all’ordinaria manutenzione dell’ascensore, alla fornitura dell’acqua, dell’energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell’aria, allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine, nonche’ alla fornitura di altri servizi comuni”.

Pulizia scale? Paga il conduttore.

Bollette dell’acqua? Idem.

Come è possibile notare non è specificamente menzionata la pulizia dei serbatoi dell’autoclave. Poco male: quell’impianto è sicuramente uno tra quelli che devono essere considerati a servizio comune e come tale le spese di ordinaria manutenzione, nella quale è inquadrabile la pulizia dei serbatoi, è da ritenersi una spesa che dev’essere posta a carico del conduttore.

Unica eccezione a questa conclusione: il contenuto del contratto. L’art. 9 l. n. 392/78, infatti, fa salvo il patto contrario. Come dire: se le parti hanno stabilito che questa spesa o comunque un simile costo debbano rimanere a carico del proprietario, il conduttore andrà esente dal pagamento della quota.

I contratti, poi, possono contenere degli allegati esplicativi della ripartizione delle spese tra proprietario ed inquilino. Una di queste tabelle, ad esempio, è quella elaborata in accordo tra Confedilizia, associazione dei proprietari immobiliari, e i sindacati degli inquilini Sunia, Sicet e Uniat e registrata presso l’Agenzia delle entrate di Roma nel maggio 2014.

Ripartizione oneri fra locatore e conduttore. Ecco la nuova tabella.

In questa tabella le spese di manutenzione ordinaria dell’autoclave sono poste in capo al conduttore.

C’è poi la questione dei giustificativi di spesa. Il conduttore può agire in due modi:

a) chiedere conto all’amministratore della somma richiestagli, agendo ai sensi dell’art. 1130-bis c.c.;

b) chiedere spiegazioni al proprietario agendo ai sensi dell’art. 9, terzo comma, l. n. 392/78, che recita:

Il pagamento deve avvenire entro due mesi dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento il conduttore ha diritto di ottenere l’indicazione specifica delle spese di cui ai commi precedenti con la menzione dei criteri di ripartizione. Il conduttore ha inoltre diritto di prendere visione dei documenti giustificativi delle spese effettuate”.

Insomma la spesa è a carico del conduttore che al massimo potrà domandare l’esibizione della fattura (o del preventivo) dell’impresa che ha operato l’intervento.

Ascensore, autoclave, cancello automatico e suddivisione delle spese di energia elettrica

 

Fonte http://www.condominioweb.com/pulizia-serbatoi-dellautoclave-paga-il-proprietario-o-linquilino.11678#ixzz3Ur4fuwaM
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