Perché nei procedimenti di revoca dell’amministratore si può condannare al pagamento delle spese legali?

Perché nei procedimenti di revoca dell’amministratore si può condannare al pagamento delle spese legali?

di Avv. Alessandro Gallucci

 In tema di procedimento per la revoca giudiziale dell’amministratore condominiale è legittima (anzi doverosa) la statuizione dell’Autorità adita in merito alla regolazione delle spese processuali sostenute dalle parti.

Detta diversamente: se il condomino agisce per la revoca dell’amministratore, tanto in prima istanza, quanto in sede di reclamo, il Tribunale, prima, e la Corte d’appello, poi, hanno pieno titolo per stabilire se una delle due parti debba essere condannata alla refusione delle spese legali o se, invece, possa operare la compensazione.

Questa, in breve sintesi, la decisione resa dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 18576 depositata in cancelleria il 3 settembre 2014.

Come si è arrivati a questa pronuncia? Un condomino agiva in giudizio chiedendo la revoca dell’amministratore del proprio condominio. La domanda veniva accolta in primo grado, ma a seguito del reclamo del mandatario, la Corte d’appello adita revocava il decreto e condannava (e quindi la revoca dell’amministratore) e condannava il proprietario dell’unità immobiliare al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

A questo punto il condomino ha ritenuto utile rivolgersi alla Suprema Corte per chiedere la revoca di quella decisione; il ricorso, però, non ha sortito gli effetti sperati.

Al ricorso per la revoca dell’amministratore non consegue un giudizio contenzioso ordinario, ma un procedimento di volontaria giurisdizione; ciò nonostante è legittimo che i magistrati aditi si pronuncino anche sulle spese legali. A dirlo furono le Sezioni Unite nel 2004 (sent. n. 20957) e quel principio è rimasto fermi fin da allora. => L’amministratore che non presenta il conto della propria gestione può essere soggetto a revoca.

Si legge nella sentenza n. 18576 che “la statuizione relativa alle spese, inerendo a posizioni giuridiche soggettive di debito e credito discendenti da un rapporto obbligatorio autonomo rispetto a quello in esito al cui esame è stata adottata, ha i connotati della decisione giurisdizionale” (Cass. S.U. 20957/2004), indipendentemente dalla natura del provvedimento a cui accede, sia esso sentenza, ordinanza o decreto. L’art. 91 c.p.c. utilizza il termine “sentenza” in un’accezione onnicomprensiva, comprendendo tutti i provvedimenti che, “nel risolvere contrapposte posizioni, chiudono il procedimento dinanzi al giudice che li emette” (Cass. 5469/2001). Di conseguenza, l’art. 91 c.p.c. si applica anche alla statuizione sulle spese contenuta nel decreto della Corte d’Appello con cui viene deciso il reclamo avverso il decreto del giudice di primo grado sulla nomina o sulla revoca di un amministratore di condominio” (Cass. 3 settembre 2014 n. 18576).

In questo contesto è lecito domandarsi: il ragionamento svolto per i procedimenti di revoca vale anche per quelli di nomina?

Ad avviso dello scrivente non dovrebbero porsi dubbi in tal senso: nel caso della nomina, infatti, il condomino può adire l’autorità giudiziaria solamente dopo che l’assemblea convocata per nominare l’amministratore non v’abbia provveduto. Come dire: mi rivolgo al giudice perché non è possibile altra soluzione. Il giudice, quindi, interviene per risolvere una situazione di posizioni contrapposte (diritto del condomino, disinteresse dell’assemblea) e come tale deve pronunciare sulle spese.

Come ottenere il rimborso delle spese legali sostenute per la revoca dell’amministratore

Fonte http://www.condominioweb.com/revoca-amministratore-e-pagamento-delle-spese-condominiali.11367#ixzz3EpN0NaZ7
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