Morosità acqua. Con il nuovo decreto sarà più facile staccare l’utenza? Ecco le modalità applicative.

Morosità acqua. Con il nuovo decreto sarà più facile staccare l’utenza? Ecco le modalità applicative.

 

Servizio garantito a chi versa in stato di disagio economico-sociale (50 litri a persona al giorno). Stop alla fornitura dell’acqua per chi è in mora, ma possibilità di pagare il debito a rate.
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 agosto 2016 pubblicato sulla G.U. n. 241 del 14 ottobre 2016, consta di cinque articoli. Esso parte dalla premessa che il fenomeno della morosità nel servizio idrico integrato costituisce un fattore di grave criticità della gestione in quanto pregiudica l’equilibrio economico finanziario della stessa mettendo a rischio la qualità e l’erogazione del servizio e che pertanto si rende necessario adottare misure contenitive del fenomeno.

L’attuale disciplina sulla morosità nel condominio. Con la Riforma L. 220/2012, il legislatore ha previsto per l’amministratore il potere/dovere di promuovere in danno del moroso il procedimento di recupero delle somme (art. 63, 1° comma, disp.att. c.c. e art 1129 c.c.), nonché la possibilità prevista dall’art. 63, 3 comma disp.att. c.c.: “in caso di mora protratta per 6 mesi di sospendere l’utilizzazione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato”.

In sintesi, perché si possa procedere alla sospensione delle utenze, stando al testo della riforma, sono necessari i seguenti presupposti:

a) che ci sia una inadempienza del condomino di almeno sei mensilità;

b) che il servizio da sospendere sia un servizio comune al condominio, ma suscettibile di godimento separato (ad esempio, l’utilizzo dell’ascensore, dell’impianto idrico e del riscaldamento, laddove il distacco non crei danni al condomino sotto forma di dispersione di calore o di altre anomalie degli impianti centralizzati).

In tali situazioni, la morosità comporta in capo al condomino moroso, conseguenze economicamente rilevanti: il rischio di vedersi privato dell’utilizzo di un servizio comune (l’interruzione di un bene di primaria importanza come l’acqua).

Sul punto, tuttavia, dal punto di vista giurisprudenziale, a tutela del condomini si riscontrano alcune pronunce come le ordinanze (Trib.

Torino del 21.8.2014 e Tribunale di Brescia del 29.09.2014) ove è stato meglio precisato che non è possibile staccare il servizio di riscaldamento (e acqua calda) al condomino moroso sul presupposto che il principio cardine del sistema giuridico sul condominio resta pur sempre “l’indivisibilità dei servizi comuni” di cui all’art.1117 c.c. e tale indivisibilità non verrebbe meno nonostante sia ora previsto, dall’art.63 disp. att., comma c.c., la possibilità dell’amministratore di sospendere il condomino moroso dall’utilizzo dei servizi comuni che siano suscettibili di godimento separato.

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Evoluzione di una tutela. Dall’analisi esposta, si evidenzia che il servizio idrico è stato più volte oggetto di discussione dal punto di vista legislativo e giurisprudenziale tanto nel consentire di riconoscere il c.d. Bonus per i morosi.

Lo stesso ministro Gian Luca Galletti, sull’argomento in esame, durante la VII conferenza di Diritto dell’energia organizzata da GSE, precisava che “la gestione socialmente virtuosa ed efficiente dell’acqua rappresenta un elemento qualificante per un Paese come il nostro, che non solo punta sulla tutela ambientale e la valorizzazione della biodiversità, ma che ha deciso di cambiare il suo modello di sviluppo, scegliendo la strada vincente per il futuro, quella sostenibilità ambientale, ma anche sociale ed economica”. Difatti viene definito il quantitativo minimo vitale necessario al soddisfacimento dei bisogni essenziali in 50 litri per abitante al giorno: “un valore di 10 litri superiore a quello ottimale per garantire una vita umana dignitosa, indicato dall’OMS”.

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Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 agosto 2016: la tutela dei morosi e il quantitativo minino di acqua (art.1). Il decreto attua la legge 28 dicembre 2015, n. 221 (c.d. collegato ambientale), che all’art. 61, comma 1, imponeva l’individuazione dei principi e criteri per il contenimento della morosità degli utenti del servizio idrico integrato «assicurando che sia salvaguardata, tenuto conto dell’equilibrio economico e finanziario dei gestori, la copertura dei costi efficienti di esercizio e investimento e garantendo il quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura per gli utenti morosi».

Difatti all’art. 1 viene precisato che “il quantitativo minimo di acqua vitale necessario al soddisfacimento dei bisogni essenziali alimentari, igienico sanitari e di tutela della salute è stabilito in 50 litri per abitante al giorno, tenendo conto che l’Organizzazione mondiale della sanità ha fissato tale quantitativo minimo vitale in 40 litri a persona al giorno nel documento della Division for sustainable development «Rio 2012 issue briefs-water».

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Le misure per il contenimento della morosità (art. 2). A tal proposito il decreto prevede che l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico ai fini del contenimento della morosità nel settore del servizio idrico integrato nel rispetto dei diritti dell’utente e tenuto conto dell’equilibrio economico finanziario della gestione, disciplina le modalità di: “lettura e autolettura dei contatori; ammodernamento dei sistemi di misura e di lettura dei consumi; periodicità e le modalità di fatturazione; procedure di pagamento anche con definizione di piani di rateizzazione per importi determinati; modalità di gestione dei reclami; modalità di gestione delle controversie; procedure di messa in mora dell’utente e di recupero del credito, assicurando una congrua tempistica per il rientro della morosità; procedure per la disalimentazione degli utenti morosi”.

Divieto di disalimentazione del servizio (art. 3). In nessun caso è applicata la disalimentazione del servizio agli utenti domestici residenti che versano in condizioni di documentato stato di disagio economico-sociale ai quali è in ogni caso garantito il quantitativo minimo vitale pari a 50 litri abitante giorno.

Tale principio è applicabile anche per le utenze relative ad attività di servizio pubblico.

Premesso quanto esposto, la norma in esame prevede anche che “a tutti gli utenti domestici residenti è garantito l’accesso al quantitativo minino vitale a tariffa agevolata”. Inoltre sono previste adeguate forme di rateizzazione anche in caso di morosità al fine di garantire l’accesso al quantitativo minino vitale e di salvaguardare l’equilibrio economico e finanziario del gestore e la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento e dei costi ambientali e della risorsa.

Modalità applicative: morosità e fornitura del servizio (art. 4). L’Autorità nel definire le direttive per il contenimento della morosità nel settore del servizio idrico integrato prevede a tutela dell’utente che la sospensione del servizio sia applicata:

  1. per le utenze domestiche residenti morose, diverse da quelle previste all’art. 3, comma 1, soltanto successivamente al mancato pagamento di fatture che complessivamente siano superiori a un importo pari al corrispettivo annuo dovuto relativo al volume della fascia agevolata, come determinata dall’AEEGSI;
  2. per tutte le utenze morose, solo successivamente alla regolare messa in mora degli utenti da parte del gestore e all’escussione del deposito cauzionale, ove versato, nei casi in cui lo stesso non consenta la copertura integrale del debito.

Al fine di attuare quanto sopra esposto, l’Autorità dovrà stabilire:

  • gli utenti domestici residenti che versano in condizioni di documentato stato di disagio economico-sociale:
  • le utenze relative ad attività di servizio pubblico non disalimentabili;
  • gli obblighi di comunicazione all’utenza da parte del gestore prima di procedere alla sospensione del servizio;
  • le forme di rateizzazione che il gestore dovrà adottare per la definizione di piani di rientro in caso di morosità;
  • le modalità di riattivazione del servizio in caso di sospensione;
  • le modalità di reintegro da parte dell’utente del deposito cauzionale escusso dal gestore, privilegiando forme di rateizzazione con addebito in fattura.

La copertura dei costi (art. 5).

L‘Autorità, inoltre, dovrà prevedere e verificare all’interno del metodo tariffario, i costi connessi alla morosità nel settore del servizio idrico integrato introducendo modalità di gestione degli stessi al fine di tener conto dell’equilibrio economico finanziario della gestione e della copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento e dei costi ambientali e della risorsa.

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Conclusioni. Gli articoli del presente decreto rappresentano i pilastri su cui si fonderà la direttiva con cui l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico dovrà intervenire per contenere il fenomeno della morosità nel settore idrico.

In ogni caso, giova ricordare che ai fini del contenimento della morosità, “il quantitativo minimo vitale non può essere esteso alle utenze domestiche non in condizioni economiche disagiate in quanto verrebbe meno l’effetto incentivante della politica tariffaria a un uso razionale della risorsa e i costi conseguenti sarebbero eccessivamente onerosi e finirebbero per gravare sulla generalità degli utenti virtuosi ed anche sugli utenti in condizioni economiche disagiate”.

In sintesi, il moroso che non rientrerà nelle condizioni individuate dall’Authority, si vedrà staccata l’acqua.

Fonte http://www.condominioweb.com/servizio-idrico-e-le-misure-per-il-contenimento-della-morosita.13119#ixzz4NTAbIZxB 
www.condominioweb.com 

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