Siepi sul confine, di chi sono e chi deve pagare le spese di manutenzione

Siepi sul confine, di chi sono e chi deve pagare le spese di manutenzione

Proprietà ed altezza delle siepi sul confine. Chi paga le spese di manutenzione?

17/02/2015 di Avv. Alessandro Gallucci

 Di chi sono le siepi sul confine?

Che altezza devono avere e chi deve pagare le spese di manutenzione?

Tutte domande cui si trova risposta nel codice civile, con una specificazione: riguardo all’altezza di siepi, specialmente quelle di proprietà comune, prima di guardare alle disposizioni codicistiche è bene controllare se i regolamenti o gli usi localicontengano delle disposizioni in merito. Le informazioni possono essere chieste rispettivamente alla polizia municipale del Comune in cui è ubicato l’immobile o alla Camera di commercio provinciale

Chiarito ciò – non potendo evidentemente passare in rassegna il contenuto dei regolamenti dei nostri 8.000 Comuni – passiamo all’esame delle disposizioni codicistiche. (Rapporti di vicinato in materia di confini, piante di alto fusto)

L’art. 898 c.c., rubricato Comunioni di siepi,

Ogni siepe tra due fondi si presume comune ed è mantenuta a spese comuni, salvo che vi sia termine di confine o altra prova in contrario.

Se uno solo dei fondi è recinto, si presume che la siepe appartenga al proprietario del fondo recinto, ovvero di quello dalla cui parte si trova la siepe stessa in relazione ai termini di confine esistenti.

La siepe sul confine tra due fondi si presume comune, salvo alcune eccezioni:

a) via sia un termine di confine e la siepe sia posta in uno dei due fondi;

b) esista altra prova contraria (evidentemente qualsiasi genere di prova, anche se la prova regina, in questi come in altri casi, è la prova scritta);

c) in caso di fondo recinti la siepe è di proprietà del proprietario della recinzione, salvo il caso in cui la siepe si trovi al di là dei termine di confine rispetto al proprietario della suddetta recinzione.

Come dire: Tizio può essere proprietario di recinto e siepe oppure solamente di una delle due a seconda dello stato dei luoghi.

Quando la siepe è comune, le spese per la sua manutenzione sono sostenute da entrambe le parti, nella misura concordata o in mancanza di accordo in parti uguali.

Se la siepe è di proprietà esclusiva, chi decide di piantarla (o chi l’ha piantata) deve aver cura (o deve avuto averla) di osservare le distanze prescritte dai regolamenti e/o dagli usi locali ed in loro assenza dalla legge.

Norma codicistica di riferimento è l’art. 892. In esso si afferma che in linea generale le siepi vive (cioè quelle composte da piante in vegetazione) possono essere piantate a mezzo metro dal confine.

Tuttavia, specifica il secondo comma dell’art. 892 c.c. la distanza dal confine dev’essere “di un metro, qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di robinie“.

Le distanze si misurano dalla linea di confine al tronco dell’albero o al luogo della semina, ma non devono essere rispettate se sul confine esiste un muro purché le piante non siano più alte del muro stesso (cfr. art. 892, terzo e quarto comma, c.c.).

Abbellite le vostre case con le siepi. Non è necessario alcun titolo abilitativo.

 

Fonte http://www.condominioweb.com/siepi-sul-confine-di-chi-sono-e-chi-deve-pagare.11638#ixzz3ShUhBydc
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